I ripari che la Compagnia «Eastern» vorra' mettere in opera ai punti di approdo dei suoi cavi, ed i meccanismi che le piacera' di adottare per proteggere i cavi medesimi, non dovranno essere d'inciampo o pregiudicevoli alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art3 · fonte del testo