I ripari che la Compagnia «Eastern» vorra' mettere in opera ai punti di approdo dei suoi cavi, ed i meccanismi che le piacera' di adottare per proteggere i cavi medesimi, non dovranno essere d'inciampo o pregiudicevoli alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
