Nei periodi di riparazione dei cavi dello Stato, l'Amministrazione, dietro richiesta della Compagnia, mettera' possibilmente a disposizione della Compagnia stessa propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica o telefonica fra gli approdi e la nave. A tali funzionari od impiegati la Compagnia assegnera' un'indennita' uguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art26 · fonte del testo