Nei periodi di riparazione dei cavi dello Stato, l'Amministrazione, dietro richiesta della Compagnia, mettera' possibilmente a disposizione della Compagnia stessa propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica o telefonica fra gli approdi e la nave. A tali funzionari od impiegati la Compagnia assegnera' un'indennita' uguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
