[1]I telegrammi scambiati fra il personale della Compagnia a bordo della nave impiegata per la riparazione dei cavi dello Stato e sociali ed il personale incaricato della guardia agli approdi durante i lavori, oppure fra detto personale e il Ministero delle poste e dei telegrafi od anche col rappresentante della Compagnia a Roma, saranno considerati come telegrammi urgenti di servizio in franchigia, quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.

[2]Sono considerati egualmente come di servizio in franchigia i telegrammi scambiati per affari d'ufficio, fra il rappresentante a Roma della Compagnia e le sedi generali e divisionali della Compagnia in Londra, Atene e Malta, e gli uffici sociali di Corfu' e di Zante, quando i telegrammi stessi siano inoltrati pei cavi sociali di Malta, Zante o Corfu'.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art27 · fonte del testo