[1]Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad una Societa' di solvibilita' conosciuta, l'Amministrazione italiana si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.
[2]La cauzione di cui all'art. 30 non potra' essere ritirata dalla Compagnia anche quando fosse approvata la cessione del contratto ad altra Societa'.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
