[1]Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad una Societa' di solvibilita' conosciuta, l'Amministrazione italiana si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

[2]La cauzione di cui all'art. 30 non potra' essere ritirata dalla Compagnia anche quando fosse approvata la cessione del contratto ad altra Societa'.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art33 · fonte del testo