[1]La Compagnia, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre mesi di cui all'art. 16 senza intraprendere la riparazione del guasto, paghera' all'Amministrazione italiana una multa giornaliera corrispondente al canone giornaliero assegnato dall'art. 15 sino al compimento dei sei mesi dalla notificazione del guasto.

[2]Qualora la Compagnia non avesse riparato il guasto denunziato entro i sei mesi computati come sopra, la Convenzione s'intendera' sciolta ed il Governo restera' padrone della cauzione di cui all'art. 30 e delle somme dovute per il trimestre in corso in base all'art. 14.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art18 · fonte del testo