[1]La Compagnia, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre mesi di cui all'art. 16 senza intraprendere la riparazione del guasto, paghera' all'Amministrazione italiana una multa giornaliera corrispondente al canone giornaliero assegnato dall'art. 15 sino al compimento dei sei mesi dalla notificazione del guasto.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
