[1]Cessera' l'obbligo alla Compagnia «Eastern» imposto dall'art. 11 della presente Convenzione, qualora l'Amministrazione italiana conceda a qualunque altra persona o Compagnia il collocamento di una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia, Malta, Zante, Corfu' o l'Egitto.
[3]Sara' pero' mantenuto alla Compagnia il diritto di esercitare i cavi indicati all'art. 1 con gli obblighi risultanti dagli articoli 2 a 10.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
