[1]Cessera' l'obbligo alla Compagnia «Eastern» imposto dall'art. 11 della presente Convenzione, qualora l'Amministrazione italiana conceda a qualunque altra persona o Compagnia il collocamento di una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia, Malta, Zante, Corfu' o l'Egitto.

[2]In questo caso la cauzione di cui all'art. 30 dovra' essere restituita alla Compagnia, salvo che la cauzione debba rimanere acquisita al Governo italiano per il disposto dell'art. 18.

[3]Sara' pero' mantenuto alla Compagnia il diritto di esercitare i cavi indicati all'art. 1 con gli obblighi risultanti dagli articoli 2 a 10.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art32 · fonte del testo