[1]A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Compagnia dara' una cauzione di L. 33,000, costituita dai depositi gia' fatti in eseguimento delle Convenzioni indicate all'art. 29, e cioe':

  • a)L. 20,000 per la Convenzione del 29 giugno 1879;
  • b)L. 8,000 per la Convenzione del 10 aprile 1880;
  • c)L. 5,000 per la Convenzione del 12 maggio 1882.

[2]E' inteso che la Compagnia sara' proprietaria e riscuotera' le cedole delle cartelle depositate. Tale deposito restera' acquisito dal Governo e la Convenzione s'intendera' sciolta ove nei limiti stabiliti dall'art. 18 non siano riparati i cavi guasti.

[3]Allo spirare della Convenzione la cauzione sara' restituita alla Compagnia, se essa avra' adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.

[4]Dall'approvazione per legge della presente Convenzione, e salvo le ritenute che gia' fossero maturate precedentemente, sara' svincolabile la cauzione di L. 16,000 indicata nell'art. 15 della Convenzione 2 febbraio 1883, prorogata con l'altra 20 febbraio 1890, e rispettivamente approvate con le leggi 9 luglio 1882, n. 1508, e 31 maggio 1890, n. 9873.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art30 · fonte del testo