Pel tempo che durera' l'interruzione od il guasto di cui all'articolo 16, a partire dal giorno in cui la Compagnia avra' ricevuta dall'Amministrazione italiana definitiva notizia dell'avvenuto guasto sino al giorno in cui la Compagnia, avra' completate le riparazioni, la Compagnia stessa perdera' il diritto ad una quota proporzionata del canone assegnato (come dall'art. 15) al cavo guasto, per i cavi indicati alle lettere a) e b), ed al numero dei conduttori guasti per i cavi indicati alla lettera c).

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art17 · fonte del testo