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[1]Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

[2]Non sono, pero', restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,

Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 11 luglio 1948

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art2 · fonte del testo