Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1948 al 1 agosto 1952. Leggi il testo vigente →

[1]Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

[2]Non sono, pero', restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773

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Il D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, e' prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951."

Testo in vigore dal 11 luglio 1948 al 1 agosto 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1942 al 11 luglio 1948. .

Non sono, pero', restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizionetolto: ,aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773

    Il D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, e' prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art2 · fonte del testo