Art. 5 — Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria
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Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e e) dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST. Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente e' stabilita, rispettivamente, con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101:
- a)nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- b)nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1982 al 30 dicembre 1984
