Art. 22 — Attribuzione del IX livello retributivo
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A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:
- a)dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;
- b)dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;
- c)dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis" e' sostituito dal seguente: "IX". 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395
2Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "gli stipendi stabiliti dal suddetto art. 22, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello III..................... L. 102.000 " IV..................... L. 107.000 " V..................... L. 113.000 " VI..................... L. 123.000 " VI-bis................... L. 131.000 " VII..................... L. 139.000 " VII-bis................... L. 150.000 " VIII.................... L. 161.000 " IX..................... L. 182.000" -(con l'art. 2, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995." - (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello III..................... L. 78.000 " IV..................... L. 82.000 " V..................... L. 86.000 " VI..................... L. 94.000 " VI-bis................... L. 100.000 " VII..................... L. 106.000 " VIII.................... L. 123.000 " IX..................... L. 140.000" -(con l'art. 35, comma 1) che "Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V L. 113.000 " VI L.123.000 " VI-bis L. 131.000 " VII L. 139.000 " VII-bis L. 150.000 " VIII L. 161.000 " IX L. 182.000 " - (con l'art. 35, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. -(con l'art. 35, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V L. 86.000 " VI L. 94.000 " VI-bis L. 100.000 " VII L. 106.000 " VIII L. 123.000 " IX L. 140.000 "
Testo in vigore dal 7 ottobre 1995 al 25 luglio 1996
