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A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:

  • a)dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;
  • b)dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;
  • c)dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000 All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis" e' sostituito dal seguente: "IX".

Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 7 ottobre 1995

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;232~art22 · fonte su Normattiva