Art. 22 — Attribuzione del IX livello retributivo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1996 al 18 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:
- a)dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;
- b)dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;
- c)dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis" e' sostituito dal seguente: "IX". 23
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395
2Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "gli stipendi stabiliti dal suddetto art. 22, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello III..................... L. 102.000 " IV..................... L. 107.000 " V..................... L. 113.000 " VI..................... L. 123.000 " VI-bis................... L. 131.000 " VII..................... L. 139.000 " VII-bis................... L. 150.000 " VIII.................... L. 161.000 " IX..................... L. 182.000" -(con l'art. 2, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995." - (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello III..................... L. 78.000 " IV..................... L. 82.000 " V..................... L. 86.000 " VI..................... L. 94.000 " VI-bis................... L. 100.000 " VII..................... L. 106.000 " VIII.................... L. 123.000 " IX..................... L. 140.000" -(con l'art. 35, comma 1) che "Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V L. 113.000 " VI L.123.000 " VI-bis L. 131.000 " VII L. 139.000 " VII-bis L. 150.000 " VIII L. 161.000 " IX L. 182.000 " - (con l'art. 35, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. -(con l'art. 35, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V L. 86.000 " VI L. 94.000 " VI-bis L. 100.000 " VII L. 106.000 " VIII L. 123.000 " IX L. 140.000 "
D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359
3Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 2) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde: "Livello IV..........L. 179.000 Livello V.......... L. 187.000 Livello VI......... L. 200.000 Livello VI-bis.....L. 210.000 Livello VII........ L. 220.000 Livello VII-bis.... L. 229.500 Livello VIII....... L. 239.000 Livello IX......... L. 262.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997. 3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello IV...........L. 62.000 Livello V........... L. 65.000 Livello VI.......... L. 70.000 Livello VI-bis...... L. 74.000 Livello VII......... L. 78.000 Livello VII-bis..... L. 80.500 Livello VIII........ L. 83.000 Livello IX.......... L. 91.000 4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello IV.......... L. 134.000 Livello V...........L. 140.000 Livello VI.......... L. 150.000 Livello VI-bis...... L. 157.000 Livello VII......... L. 165.000 Livello VII-bis..... L. 172.000 Livello VIII........ L. 179.000 Livello IX.......... L. 196.000 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo." Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 nel modificare l'art. 35 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 11) che "gli stipendi stabiliti dal presente articolo 35 sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde: Livello V........ L. 187.000 Livello VI....... L. 200.000 Livello VI-bis... L. 210.000 Livello VII...... L. 220.000 Livello VII-bis... L. 229.500 Livello VIII..... L. 239.000 Livello IX....... L. 262.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997. 3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V........ L. 65.000 Livello VI....... L. 70.000 Livello VI-bis... L. 74.000 Livello VII...... L. 78.000 Livello VII-bis...L. 80.500 Livello VIII..... L. 83.000 Livello IX....... L. 91.000 4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V... L. 140.000 Livello VI... L. 150.000 Livello VI-bis... L. 157.000 Livello VII... L. 165.000 Livello VII-bis... L. 172.000 Livello VIII... L. 179.000 Livello IX... L. 196.000 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo."
Testo in vigore dal 25 luglio 1996 al 18 agosto 1999
