E' data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ed e' altresi' autorizzata, in attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato destinatari dello stesso decreto-legge, l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attivita' e di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo non convertito in legge. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, restano fermi le decorrenze e i termini stabiliti col decreto-legge ivi indicato. Sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

Testo vigente dal 17 agosto 1979

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 185/1981

    Questione infondata
    10 dicembre 1981

    Il venir meno degli effetti di decreto-legge non convertito non impedisce di disciplinare, traverso la tecnica della sanatoria, situazioni su cui incideva il decreto-legge decaduto. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, legge 13 agosto 1979, n. 374, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost.). - cfr. S. n. 75/1967

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1979-08-13;374~art1 · fonte su Normattiva