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[1]((Nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale e' costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendete di finanza della provincia.
[2]In tali comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.
[3]Il presidente e' unico per le due Sezioni.
[4]Ciascuna sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.
[5]I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di Finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.
[6]Tale designazione e' fatta come segue:
- a)per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura residenti nel comune;
- b)per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in edilizia residenti nel comune)).
Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009
