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[1]Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale e' costituita di nove membri effettivi e di quattro supplenti nominati dall'Intendente di finanza della Provincia.

[2]In tali Comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni, con competenza, rispettivamente, in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

[3]Il presidente e' unico per le due Sezioni.

[4]Ciascuna Sezione e' composta, oltre il presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

[5]I componenti sono scelti:

  • a)quelli della prima Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente fra nove contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltori; per un membro effettivo fra tre lavoratori dell'agricoltura residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale; per un membro effettivo ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di terreni residenti nel Comune;
  • b)quelli della seconda Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente fra nove contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del Comune designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di fabbricati residenti nel Comune.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art2 · fonte del testo