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[1]Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato dall'Intendente di finanza.

[2]Delle funzioni di segretario della Commissione censuaria comunale puo' essere incaricato anche un impiegato comunale ovvero un membro della stessa Commissione censuaria.

[3]Il segretario della Commissione censuaria provinciale e' nominato fra i funzionari dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, su designazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art5 · fonte del testo