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[1]Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato dall'Intendente di finanza.
[2]Delle funzioni di segretario della Commissione censuaria comunale puo' essere incaricato anche un impiegato comunale ovvero un membro della stessa Commissione censuaria.
[3]Il segretario della Commissione censuaria provinciale e' nominato fra i funzionari dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, su designazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.
Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
