Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sedie di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

Testo vigente dal 15 giugno 1947

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1947

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947. 13 parole tolte, 54 parole aggiunte.

tolto: ilaggiunto: Il presidente e' nominato con decreto del tolto: DUCE del Fascismo, Capo del Governo aggiunto: Capo dello Stato, su proposta del Ministro tolto: Segretario di Stato per le corporazioni aggiunto: per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sedie di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art13 · fonte del testo