[1]Sono organi dell'Ente:

  • 1)il presidente;
  • 2)il Consiglio di amministrazione;
  • 3)il Comitato esecutivo;
  • 4)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329));
  • 5)il Comitato provinciale.

[2]L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente e' stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.

Testo vigente dal 16 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1948 al 16 aprile 1963. 4 parole tolte, 9 parole aggiunte.

4) tolto: i Comitati di sezione aggiunto: NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art12 · fonte del testo