Art. 12
[1]Sono organi dell'Ente:
- 1)il presidente;
- 2)il Consiglio di amministrazione;
- 3)il Comitato esecutivo;
- 4)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329));
- 5)il Comitato provinciale.
[2]L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente e' stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.
Testo vigente dal 16 aprile 1963
