[1]I componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro annui dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo.

[2]Per la validita' delle sedute del ((Consiglio di amministrazione)) e dei Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno) la meta' piu' uno dei rispettivi componenti.

[3]Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Testo vigente dal 1 giugno 1948

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

… se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio tolto: direttivo aggiunto: di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Per la validita' delle sedute del Consiglio tolto: direttivo aggiunto: di amministrazione e dei Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almenoaggiunto: ) la meta' piu' uno dei rispettivi componenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art19 · fonte del testo