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[1]Il direttore generale e' capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Ente ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, dal regolamento e dal presidente.

[2]Il direttore generale riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento della gestione.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art26 · fonte del testo