Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Art. 26
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[1]Il direttore generale e' capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Ente ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, dal regolamento e dal presidente.
[2]Il direttore generale riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento della gestione.
Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947
