Art. 17
[1]Spetta al ((Consiglio di amministrazione)):
- 1)deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione e sul conto consuntivo dell'Ente;
- 2)deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il ((Consiglio di amministrazione)) puo' delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;
- 3)deliberare sul regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente e sugli altri regolamenti amministrativi.
[2]Il regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente sara' approvato dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze;
- 4)deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, nonche' l'eventuale trasformazione dei beni predetti;
- 5)deliberare in ordine agli elementi di costo delle prestazioni di cui al secondo comma dell'art. 9;
- 6)deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;
- 7)esprimere parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione;
- 8)determinare le norme eventualmente occorrenti per gestioni speciali;
- 9)adempiere a tutte le attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi e regolamenti.
Testo vigente dal 1 giugno 1948
