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[1]Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto.

[2]Egli e' a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio direttivo, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.

[3]Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo, sull'andamento della gestione dell'Istituto.

[4]Nel regolamento per il personale previsto dall'art. 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1947

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947. 8 parole tolte, 101 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il direttore generale tolto: e' aggiunto: dell'Istituto e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto.

aggiunto: Egli e' a capo di tutti i servizi centrali e periferici tolto: dell'Ente aggiunto: dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli tolto: dalla presente legge aggiunto: dal presente decreto, dal regolamento tolto: e dal presidenteaggiunto: , dal presidente, dal Consiglio direttivo, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.

Il direttore generale aggiunto: interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivoaggiunto: , sull'andamento della gestione aggiunto: dell'Istituto.

aggiunto: Nel regolamento per il personale previsto dall'art. 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art26 · fonte del testo