Art. 26
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[1]Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto.
[2]Egli e' a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio direttivo, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.
[3]Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo, sull'andamento della gestione dell'Istituto.
[4]Nel regolamento per il personale previsto dall'art. 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948
