Il Comitato provinciale:

  • 1)vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Ente relativamente alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle prestazioni;
  • 2)si pronuncia, a richiesta dell'Ente, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e sulle attivita' da svolgere per la prevenzione e la profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;
  • 3)suggerisce norme adatte a rendere i servizi dell'Ente aderenti alle contingenze locali;
  • 4)attua ogni altro compito che sia ad esso demandato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art28 · fonte del testo