Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Art. 28
Il Comitato provinciale:
- 1)vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Ente relativamente alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle prestazioni;
- 2)si pronuncia, a richiesta dell'Ente, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e sulle attivita' da svolgere per la prevenzione e la profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;
- 3)suggerisce norme adatte a rendere i servizi dell'Ente aderenti alle contingenze locali;
- 4)attua ogni altro compito che sia ad esso demandato dal Consiglio direttivo dell'Ente.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
