[1]L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.

[2]I provvedimenti di carattere generale dell'Ente, riguardanti la organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del Ministero dell'interno.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art3 · fonte del testo