Art. 3
[1]L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.
[2]I provvedimenti di carattere generale dell'Ente, riguardanti la organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del Ministero dell'interno.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
