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[1]L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

[2]Per ogni esercizio dev'essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati un mese prima dei termini indicati nell'art. 17, al Collegio sindacale, il quale riferira' su di essi, e, con apposite relazioni, al Consiglio direttivo.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 1 giugno 1948

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art34 · fonte del testo