[1]Sono iscritti all'assistenza sanitaria tutti i ricevitori ed i gerenti postali e telegrafici, i quali debbono versare all'Istituto un contributo mensile di lire sei.
[2]L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi concorre alla spesa per l'assistenza sanitaria con una somma annua pari all'importo complessivo dei contributi degli iscritti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il contributo per assistenza sanitaria fissato dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, e' elevato a lire quindici. L'Amministrazione delle poste e telegrafi concorre alla spesa per l'assistenza sanitaria in una somma pari all'importo complessivo dei contributi degli iscritti". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.
Testo vigente dal 4 agosto 1946
