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Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del tesoro, denominata "Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato", custodisco i biglietti e le monete a debito dello Stato. La cassa speciale custodisce le monete ed i biglietti di nuova fabbricazione forniti dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Zecca ed officine carte-valori - ed i biglietti logori ritirati dalla circolazione sino a che non venga provveduto alla distruzione di essi. La cassa speciale provvedera' inoltre al ritiro delle monete dichiarate fuori corso legale da demonetizzare presso la sezione Zecca. La cassa speciale e' tenuta alla diretta somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato approntera' locali idonei ed attrezzature per l'attivita' della cassa speciale, presso la quale sara' distaccato personale operaio dell'Istituto medesimo. Ove occorra, i conseguenti rapporti saranno regolati mediante apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero del tesoro e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da approvare con decreto del Ministro del tesoro. Per tali convenzioni non e' dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo sulle concessioni governative. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate nuove norme regolamentari per la fabbricazione e la emissione dei biglietti e delle monete di Stato, nonche' per regolare i rapporti tra il Tesoro e la sezione Zecca nascenti dall'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere a privati, enti ed associazioni.
Testo in vigore dal 6 maggio 1978 al 1 gennaio 2001
