Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 1950 al 30 marzo 1952. Leggi il testo vigente →
I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi ne' gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere assegnati a persone che non abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie. E' vietata la concessione del mutuo o l'assegnazione dell'alloggio anche nel caso che proprietario di altra abitazione sia il coniuge, non legalmente separato, del richiedente. E' vietato altresi' di concedere mutui per la costruzione di piu' di un alloggio o di assegnare piu' di un alloggio alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con lei conviventi. Le assegnazioni disposte con inosservanza dei divieti stabiliti nel precedente comma, sono nulle. Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, la inosservanza dei divieti suddetti importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio. E' dovuta altresi' una ammenda di lire 100 mila. L'importo dell'ammenda, e di quant'altro dovuto per effetto della risoluzione sara' riscosso dagli istituti mutuanti e riversato dai medesimi al Ministero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente art. 1.
Testo in vigore dal 14 settembre 1950 al 30 marzo 1952
