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L'Istituto provvede alla concessione del credito:

  • a)con il fondo di dotazione;
  • b)con il fondo di garanzia;
  • c)con la riserva ordinaria e con le riserve straordinarie;
  • d)con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
  • e)con l'emissione, di obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte quello del patrimonio formato ai sensi dell'art. 2.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 23 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art4 · fonte del testo