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L'Istituto provvede alla concessione del credito:
- a)con il fondo di dotazione;
- b)con il fondo di garanzia;
- c)con la riserva ordinaria e con le riserve straordinarie;
- d)con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e)con l'emissione, di obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte quello del patrimonio formato ai sensi dell'art. 2.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 23 febbraio 1967
