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((L'Istituto provvede alla concessione del credito:
- a)con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;
- b)con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- c)con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2. Raggiunto il limite suddetto l'Istituto puo' chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio)).
Testo in vigore dal 13 marzo 1983 al 1 gennaio 1994
