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((L'Istituto provvede alla concessione del credito:

  • a)con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;
  • b)con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
  • c)con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2. Raggiunto il limite suddetto l'Istituto puo' chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio)).

Testo in vigore dal 13 marzo 1983 al 1 gennaio 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1973 al 13 marzo 1983. 32 parole tolte, 38 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'istitutoaggiunto: L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con tolto: il fondo di dotazione aggiunto: i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;

b) con tolto: il fondo di garanzia;

tolto: c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;

tolto: d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

tolto: eaggiunto: c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a tolto: venti volte quello aggiunto: 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi tolto: del precedente articolo 2 aggiunto: dell'articolo 2. Raggiunto il limite suddetto l'Istituto puo' chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro tolto: per il aggiunto: del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito tolto: e aggiunto: ed il risparmio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art4 · fonte del testo