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((L'istituto provvede alla concessione del credito:

  • a)con il fondo di dotazione;
  • b)con il fondo di garanzia;
  • c)con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
  • d)con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
  • e)con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)).

Testo in vigore dal 28 giugno 1973 al 13 marzo 1983

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 1973

Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1967 al 28 giugno 1973. 2 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'Istitutoaggiunto: L'istituto provvede alla concessione del credito:

e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a tolto: cinque aggiunto: venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2aggiunto: , da autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art4 · fonte del testo