Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1973 al 13 marzo 1983. Leggi il testo vigente →
((L'istituto provvede alla concessione del credito:
- a)con il fondo di dotazione;
- b)con il fondo di garanzia;
- c)con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
- d)con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e)con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)).
Testo in vigore dal 28 giugno 1973 al 13 marzo 1983
