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((L'Istituto provvede alla concessione del credito:
- a)con il fondo di dotazione;
- b)con il fondo di garanzia;
- c)con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
- d)con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e)con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2)).
Testo in vigore dal 23 febbraio 1967 al 28 giugno 1973
