Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1994 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1994 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1983 al 1 gennaio 1994. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'Istituto provvede alla concessione del credito:
tolto: a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;
tolto: b) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
tolto: c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2. Raggiunto il limite suddetto l'Istituto puo' chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmioaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art4 · fonte del testo