Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1983 al 1 gennaio 1994. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'Istituto provvede alla concessione del credito:

tolto: a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;

tolto: b) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

tolto: c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2. Raggiunto il limite suddetto l'Istituto puo' chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmioaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art4 · fonte del testo