Art. 1 — Contenuto dello Statuto regionale
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Lo Statuto regionale deve contenere norme: 1° sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale; 2° sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale; 3° sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Province, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato; 4° sulla eventuale istituzione di circondari; 5° sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione; 6° sui termini e sulle modalita' della pubblicazione degli atti degli organi regionali.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971
