Art. 2 — Iniziativa delle leggi regionali
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1084.
Abrogato dal 9 gennaio 1971
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1084.
Abrogato dal 9 gennaio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali. L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai Consigli provinciali. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli. Lo Statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto. In ogni caso esso non puo' essere inferiore a 3000 ne' superiore a 15.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art2 · fonte del testo