Art. 3 — Referendum abrogativo di leggi regionali
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1084.
Abrogato dal 9 gennaio 1971
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1084.
Abrogato dal 9 gennaio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971. 86 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalita' stabilite per il referendum abrogagativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art3 · fonte del testo