Art. 5 — Procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1084.
Abrogato dal 9 gennaio 1971
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1084.
Abrogato dal 9 gennaio 1971
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Emilia-Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, recante "Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34", sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato…
Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 127 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971. 119 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla revisione delle disposizioni statutarie e sulla loro abrogazione. L'iniziativa per la revisione o l'abrogazione si esercita a norma dell'art. 2. Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione dello Statuto puo' prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non puo' essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla rielezione. La revisione o l'abrogazione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto regionale non e' valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art5 · fonte del testo