Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 12 — Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali

Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione", salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art12 · fonte del testo