Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Art. 12 — Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali
Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione", salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
