Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Art. 13 — Anticipata entrata in vigore di leggi regionali
Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, e' dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
