Art. 42 — (Posizione dei funzionari membri della commissione) I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal d.lgs. 26 novembre 1993, n. 479.
Abrogato dal 12 dicembre 1993
