Art. 48 — Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal d.lgs. 26 novembre 1993, n. 479.
Abrogato dal 12 dicembre 1993
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal d.lgs. 26 novembre 1993, n. 479.
Abrogato dal 12 dicembre 1993
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 12 dicembre 1993. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione diviene esecutiva, se non venga annullata nel termine di venti giorni per vizi di legittimita' inerenti alla regolarita' formale della nuova deliberazione del Consiglio regionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 1993, N. 40 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 1993, N. 479
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art48 · fonte del testo