Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 42 — (Posizione dei funzionari membri della commissione) I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono

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I membri effettivi della Commissione di controllo di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'Amministrazione cui appartengono.

Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 15 novembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art42 · fonte del testo