Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Art. 42 — (Posizione dei funzionari membri della commissione) I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono
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I membri effettivi della Commissione di controllo di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'Amministrazione cui appartengono.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 15 novembre 1993
