Art. 46 — Deliberazioni soggette al controllo di merito
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Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'art. 125 della Costituzione, le deliberazioni riguardanti: 1° il bilancio preventivo e gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio stesso; 2° le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni; 3° l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni o obbligazioni industriali, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti; 4° l'acquisto di azioni o obbligazioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non siano destinati alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato; 5° le locazioni e le conduzioni oltre i nove anni; 6° l'assunzione di pubblici servizi; 7° le altre materie per cui la sottoposizione al controllo di merito sia espressamente stabilita dalla legge.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 12 dicembre 1993
