Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 49 — Deliberazioni di urgenza

Le deliberazioni degli organi regionali, ((...)), possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute. Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 45.

Testo vigente dal 12 dicembre 1993

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 12 dicembre 1993. 5 parole tolte.

Le deliberazioni degli organi regionali, tolto: escluse quelle contemplate dall'art. 46aggiunto: ..., possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art49 · fonte del testo