Art. 31 — Scioglimento del Consiglio superiore
Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
