Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Art. 57 — Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo
Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:
- a)i senatori e i deputati al Parlamento;
- b)i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso;
- c)coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilita' o di incompatibilita' alle cariche di cui alla precedente lettera b);
- d)gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato;
- e)i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria. Le incompatibilita' previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
