Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 57 — Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo

Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:

  • a)i senatori e i deputati al Parlamento;
  • b)i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso;
  • c)coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilita' o di incompatibilita' alle cariche di cui alla precedente lettera b);
  • d)gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato;
  • e)i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria. Le incompatibilita' previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art57 · fonte del testo