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E' autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. Detti alloggi possono essere costruiti anche in localita' che non siano capoluoghi di Provincia.

Testo in vigore dal 14 aprile 1959 al 29 novembre 1966

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