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((Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo 16, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi il valore di legge ordinaria per stabilire:
- a)il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparata e superiore, che, mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo, attui il principio della chiarezza retributiva; sara' previsto tra l'altro il divieto di percepire indennita', proventi e compensi spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato; l'importo delle indennita', proventi e compensi dei quali e' vietata la percezione sara' versato in conto entrate al Tesoro;
- b)il trattamento economico dei funzionari preposti agli altri livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali, capi divisione) sara' ispirato al principio della chiarezza retributiva e sara' costituito da due voci: la prima costituita dallo stipendio base, che sara' determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni, senza alcun riferimento ai rapporti interni indicati nel successivo articolo 16-ter; la seconda, da una indennita' di funzione connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali sostitutiva di tutte le indennita', proventi e compensi, spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione alla loro carica, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato. L'importo dell'indennita', dei proventi e dei compensi, dei quali e' vietata la percezione, dovra' essere versato in conto entrate del Tesoro. Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avra' attuazione graduale a decorrere dal 1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972, e comunque non prima del conferimento della funzione dirigenziale. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione del personale gia' in quiescenza effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973)).
Testo in vigore dal 10 novembre 1970 al 24 luglio 1975
